Atto›Sez. IV
Art. 358
In vigore dal 29 dic 1985
1. Dal momento dell'adesione, è instaurato un regime di indennità compensative per i produttori di sardine della Comunità nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a tale specie ai sensi dell'.
2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo debba essere prorogato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della. Commissione, adotta, prima del 31 dicembre 1985 le modalità di applicazione del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-358