Atto›Sez. III
Art. 354
In vigore dal 29 dic 1985
1. Dal momento dell'adesione la Comunità gestisce gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi.
2. I diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in ciascun caso le decisioni appropriate per mantenere le attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-354