Art. 2
In vigore dal 27 dic 1985
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.
Lo Stato italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'articolo 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicità del reato in tale articolo indicati, rifiuterà l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell' della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;719#art-2