Art. 1
In vigore dal 27 dic 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.
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