Art. 5

In vigore dal 27 dic 1985
L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste negli , paragrafi 2 e 6, e 7 della convenzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-rd-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo