Art. 2
In vigore dal 8 nov 1985
Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all', numero 2, del trattato stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-rd-2