Art. 2

In vigore dal 8 nov 1985
Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all', numero 2, del trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-rd-2

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