Protocollo›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 3 nov 1985
Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e ebraica, ciascun testo facente egualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì undici febbraio millenovecentoottantadue.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-03;590#art-p-11