Art. 11
ProtocolloTitolo III

Art. 11

5 / 14
In vigore dal 3 nov 1985
Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e ebraica, ciascun testo facente egualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addì undici febbraio millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-03;590#art-p-11