Art. 11

In vigore dal 8 set 1985
Commissioni regionali per l'artigianato La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. La commissione di cui al precedente comma è composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato; b) da tre rappresentanti della regione; c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione. Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.
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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443#art-11

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