ProtocolloTitolo III

Art. 19

In vigore dal 28 ago 1985
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addì sedici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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urn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-19

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