Protocollo›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 28 ago 1985
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue
danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì sedici marzo millenovecentoottantadue.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-19