Protocollo›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 28 ago 1985
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì primo aprile millenovecentoottantadue.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-17