ProtocolloTitolo III

Art. 17

In vigore dal 28 ago 1985
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addì primo aprile millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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urn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-17

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