Art. 2

In vigore dal 23 ago 1985
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;437#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis), approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980. — Testo vigente | Portale Normativo