Art. 1
In vigore dal 23 ago 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis) approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;437#art-1