Art. 6
LEGGE 23 luglio 1985, n. 372
In vigore dal 13 ago 1985
1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è valutata in lire 1.245 milioni per l'anno finanziario 1985 ed in lire 2.490 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987; al relativo onere si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
2. All'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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