Art. 4
LEGGE 23 luglio 1985, n. 372
In vigore dal 13 ago 1985
L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.
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