Art. 1
LEGGE 18 giugno 1985, n. 321
In vigore dal 12 giu 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322.
2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in più pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:.
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) data di produzione;
d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
e) luogo di origine o di provenienza;
f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonchè sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
g) condizioni opportune di conservazione
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