Art. 1 · LEGGE 18 giugno 1985, n. 321

Art. 1

LEGGE 18 giugno 1985, n. 321

In vigore dal 12 giu 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322. 2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in più pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:. a) denominazione di vendita; b) elenco degli ingredienti; c) data di produzione; d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso"; e) luogo di origine o di provenienza; f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonchè sede dello stabilimento di produzione e confezionamento; g) condizioni opportune di conservazione
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