Art. 2

In vigore dal 27 giu 1985
Piena ed intera esecuzione è data allo cambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto nello scambio di lettere stesso.
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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;303#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984. — Testo vigente | Portale Normativo