Art. 1
In vigore dal 27 giu 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;303#art-1