Art. 5
LEGGE 10 giugno 1985, n. 284
In vigore dal 6 lug 1985
Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide
1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.
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