Art. 1

LEGGE 10 giugno 1985, n. 284

In vigore dal 6 lug 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Programma nazionale di ricerche in Antartide Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1 dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche. NOTE Note all': - La legge 29 novembre 1980, n. 963, reca adesione al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959, e sua esecuzione. - Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato sull'Antartide è il seguente: "2. Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del presente trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avrà diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo I del presente articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica".
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