Art. 2

In vigore dal 14 giu 1985
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;253#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983. — Testo vigente | Portale Normativo