Art. 1
In vigore dal 14 giu 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;253#art-1