Art. 10

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso è applicabile l' delle presenti norme.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-10

In sintesi

L'articolo stabilisce che le associazioni create o approvate dall'autorità ecclesiastica che non possono essere riconosciute in base all'articolo precedente possono ottenere il riconoscimento secondo le regole ordinarie del codice civile. Questi enti sono interamente disciplinati dalle leggi civili dello Stato. Restano tuttavia riservati all'autorità ecclesiastica il controllo sulle attività di religione o di culto e i poteri relativi agli organi statutari. In ogni circostanza rimane comunque applicabile quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

Perché esiste questa norma

La norma consente alle associazioni ecclesiastiche non altrimenti riconoscibili di ottenere la personalità giuridica secondo il diritto comune, preservando al contempo le prerogative dell'autorità religiosa sulle proprie finalità e organi.

A chi si applica

Si applica alle associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica che non possiedono i requisiti di riconoscibilità previsti dall'articolo precedente.

Esempio pratico

Un'associazione di fedeli approvata dal vescovo locale che non rientra nei parametri dell'articolo precedente richiede e ottiene il riconoscimento giuridico seguendo le norme del codice civile. Nello svolgimento della sua vita associativa rispetterà le leggi ordinarie dello Stato, ma le sue attività di culto e le decisioni sugli organi statutari resteranno soggette all'autorità ecclesiastica.

Domande frequenti

Come possono ottenere il riconoscimento le associazioni ecclesiastiche non riconoscibili ai sensi dell'articolo precedente?Possono essere riconosciute come persone giuridiche rispettando le condizioni previste dal codice civile.
Quale disciplina giuridica si applica a queste associazioni una volta riconosciute?Restano interamente regolate dalle leggi civili, salvo per gli aspetti legati alle attività di religione o di culto e ai poteri dell'autorità ecclesiastica sugli organi statutari.
Quali poteri mantiene l'autorità ecclesiastica su questi enti?Mantiene la propria competenza per quanto riguarda l'attività di religione o di culto e i poteri specifici relativi agli organi statutari dell'associazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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