Art. 10
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-10
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-10
L'articolo stabilisce che le associazioni create o approvate dall'autorità ecclesiastica che non possono essere riconosciute in base all'articolo precedente possono ottenere il riconoscimento secondo le regole ordinarie del codice civile. Questi enti sono interamente disciplinati dalle leggi civili dello Stato. Restano tuttavia riservati all'autorità ecclesiastica il controllo sulle attività di religione o di culto e i poteri relativi agli organi statutari. In ogni circostanza rimane comunque applicabile quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
La norma consente alle associazioni ecclesiastiche non altrimenti riconoscibili di ottenere la personalità giuridica secondo il diritto comune, preservando al contempo le prerogative dell'autorità religiosa sulle proprie finalità e organi.
Si applica alle associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica che non possiedono i requisiti di riconoscibilità previsti dall'articolo precedente.
Un'associazione di fedeli approvata dal vescovo locale che non rientra nei parametri dell'articolo precedente richiede e ottiene il riconoscimento giuridico seguendo le norme del codice civile. Nello svolgimento della sua vita associativa rispetterà le leggi ordinarie dello Stato, ma le sue attività di culto e le decisioni sugli organi statutari resteranno soggette all'autorità ecclesiastica.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.