Art. 10 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 10

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso è applicabile l' delle presenti norme.
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