Art. 4

LEGGE 20 maggio 1985, n. 207

In vigore dal 12 giu 1985
Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio Il servizio prestato dal personale di cui all' e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti. Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta. Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota all', comma primo: Gli estremi di pubblicazione e l'oggetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto.
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