Art. 10
LEGGE 20 maggio 1985, n. 207
In vigore dal 12 giu 1985
Procedure per i trasferimenti
Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.
Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.
Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.
L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.
Storico versioni
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