Art. 9

LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

In vigore dal 14 giu 1985
Il direttore generale Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore dei trasporti. Dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente nominato direttore generale ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovraintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di due o più vicedirettori generali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
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