Art. 8

LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

In vigore dal 14 giu 1985
Scioglimento del consiglio di amministrazione In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico-finanziaria dell'impresa ferroviaria, o per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. La normale efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenersi compromessa quando per due armi consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo, nonostante la sovvenzione straordinaria di cui al quarto comma, lettera d), del successivo . Entro tre mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente, al quale spetta in via prioritaria stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo del bilancio.
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