Art. 27
LEGGE 17 maggio 1985, n. 210
In vigore dal 14 giu 1985
Norme di attuazione
Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, può costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilità e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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