Art. 22

LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

In vigore dal 14 giu 1985
Formazione del personale L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo. L'ordinamento delle relative attività, anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, è disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
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