Art. 22
LEGGE 17 maggio 1985, n. 210
In vigore dal 14 giu 1985
Formazione del personale
L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.
L'ordinamento delle relative attività, anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, è disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-17;210#art-22