Art. 2
Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi
In vigore dal 10 apr 1985
1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente , escluse quelle di cui all' dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-05;118#art-2