Art. 2

Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi

In vigore dal 10 apr 1985
1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti. 2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente , escluse quelle di cui all' dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-04-05;118#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi (Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.) — Testo vigente | Portale Normativo