Art. 2 · Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi

Art. 2

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Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi

In vigore dal 10 apr 1985
1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti. 2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente , escluse quelle di cui all' dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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