Art. 7

LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

In vigore dal 21 mag 2022
Rapporto di lavoro e norme di tutela 1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo. 2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni. 3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo