Art. 11
LEGGE 29 marzo 1985, n. 113
In vigore dal 20 apr 1985
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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