AccordoCapo XI

Art. 36

Provvedimenti differenziali e correttivi

In vigore dal 21 mar 1985
Provvedimenti differenziali e correttivi 1. I membri importatori dei paesi in via di sviluppo, i cui interessi siano pregiudicati da provvedimenti decisi a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di approvare disposizioni differenziali e correttive. Il Consiglio considera l'opportunità di attuare tali provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo. 2. Senza pregiudicare gli interessi di altri membri esportatori, in tutte le sue attività il Consiglio considera con particolare attenzione le esigenze dei membri dei paesi esportatori meno avanzati.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-36

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