Accordo›Capo XI
Art. 35
Dispensa dagli obblighi
In vigore dal 21 mar 1985
Dispensa dagli obblighi
1. Qualora sia necessario, in seguito a circostanze eccezionali o critiche, oppure in caso di forza maggiore, e in mancanza di provvedimenti indicati esplicitamente a questo proposito nel presente accordo, il Consiglio, con votazione speciale, può dispensare un membro da un obbligo imposto dal presente accordo, qualora ritenga giustificati i motivi addotti da tale membro in merito all'impossibilità di adempiere agli obblighi.
2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato da tale obbligo, nonché i motivi per i quali viene concessa la dispensa.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-35