Accordo›Capo II
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 mar 1985
Definizioni
Ai fini del presente accordo si adottano le seguenti definizioni:
1. "iuta": la iuta greggia, kenaf ed altre fibre affini, tra cui Urena Lobata, Abutilon Avicennae e Cephalonema Polyandrum;
2. "prodotti derivati dalla iuta": i prodotti costituiti interamente o quasi interamente da iuta, oppure prodotti nei quali la iuta rappresenta la parte maggiore in termini di peso;
3. "membro": un governo oppure un'organizzazione intergovernativa, come definiti all', che abbia accettato di aderire al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
4. "membro esportatore": un membro le cui esportazioni di iuta e dei prodotti da essa ottenuti superino le corrispondenti importazioni e che si sia dichiarato come tale;
5. "membro importatore": un membro le cui importazioni di iuta e dei prodotti derivati superino le esportazioni e che si sia dichiarato come tale;
6. "Organizzazione": l'Organizzazione internazionale della iuta creata in conformità dell';
7. "Consiglio": il Consiglio internazionale della iuta istituito in conformità dell';
8. "votazione speciale": una votazione nella quale si richiedono almeno due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti ed almeno due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, calcolati separatamente, purchè tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri esportatori e da almeno quattro membri importatori presenti e votanti;
9. "votazione a maggioranza semplice": una votazione nella quale si richiedono oltre la metà dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti, calcolati separatamente. I voti richiesti per i membri esportatori devono essere espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti;
10. "esercizio finanziario": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso;
11. "annata della iuta": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso;
12. "esportazioni di iuta" oppure "esportazioni di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che esce dal territorio doganale di un membro; "importazione di iuta" oppure "importazione di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che entra nel territorio doganale di un membro purchè ai fini delle presenti definizioni sia considerato come territorio doganale, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, la somma dei territori doganali di tale membro;
13. "valute liberamente utilizzabili": il marco tedesco, il franco francese, lo Yen giapponese, la sterlina, il dollaro USA e qualsiasi altra valuta che sia stata riconosciuta da un'organizzazione monetaria competente sul piano internazionale come effettivamente e ampiamente impiegata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e largamente scambiata sui principali mercati dei cambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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