Accordo›Capo I
Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 21 mar 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1982 SULLA JUTA E PRODOTTI DERIVATI
PREAMBOLO
Le parti contraenti del presente accordo,
richiamandosi alla dichiarazione ed al programma operativo sulla creazione di un nuovo ordine economico internazionale,
richiamandosi alle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base approvato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella quarta e quinta sessione,
richiamandosi al nuovo programma di azione per gli anni ottanta per i paesi meno sviluppati, ed in particolare al paragrafo 82,
riconoscendo l'importanza della iuta e prodotti derivati per le economie di molti paesi esportatori in via di sviluppo,
considerando che una stretta cooperazione internazionale intesa a risolvere i problemi del settore della iuta promuoverà lo sviluppo economico dei paesi esportatori e consoliderà la cooperazione economica tra paesi esportatori e importatori,
hanno convenuto quanto segue:
Obiettivi
1. Nell'interesse dei membri importatori ed esportatori, ed al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) in merito al programma integrato per i prodotti di base, nonché tenendo conto della risoluzione 98 (IV), gli obiettivi dell'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e prodotti derivati (qui di seguito definito "il presente accordo") sono i seguenti:
(a) migliorare le condizioni strutturali del mercato della iuta; (b) aumentare la capacità concorrenziale della iuta e prodotti derivati;
(c) preservare ed ampliare gli attuali mercati, nonché aprire nuovi mercati per la iuta e i prodotti derivati;
(d) incrementare la produzione della iuta e prodotti derivati al fine di migliorare, tra l'altro, la loro qualità a vantaggio dei membri importatori ed esportatori;
(e) aumentare quantitativamente la produzione, le esportazioni e le importazioni di iuta e prodotti derivati per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si attuano, tra l'altro, i seguenti programmi;
(a) progetti di ricerca e di sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi;
(b) confronto e divulgazione dei dati relativi alla iuta ed ai prodotti da essa ottenuti;
(c) esame di questioni di rilievo nel settore, quali la stabilità dei prezzi e dell'approvvigionamento, nonché la concorrenza con le fibre sintetiche ed i prodotti sostitutivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-1