Art. 2
LEGGE 27 febbraio 1985, n. 58
In vigore dal 26 mar 1985
All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione
della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
LAGORIO, Ministro del turismo e dello
spettacolo
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-02-27;58#art-2