Art. 2 · LEGGE 27 febbraio 1985, n. 58

Art. 2

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 58

In vigore dal 26 mar 1985
All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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