Art. 2

In vigore dal 19 feb 1985
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a il Cairo, addì 17 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-02-17;19#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo