Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 feb 1985
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a il Cairo, addì 17 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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