Art. 4

In vigore dal 29 dic 1984
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - GAVA - VISENTINI GORIA - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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