Art. 3

In vigore dal 29 dic 1984
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-rd-3

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