Art. 2

In vigore dal 30 gen 1985
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;971#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da universita' e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo