Art. 1

In vigore dal 30 gen 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;971#art-1

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