Accordo

Art. XI

ad articolo 20 della Convenzione

In vigore dal 13 feb 1985
Articolo XI. (ad articolo 20 della Convenzione) Le spese inerenti alla consegna di un oggetto, al solo fine della sua restituzione all'avente diritto a norma del precedente articolo III, paragrafo 3, saranno rimborsate.
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