Accordo
Art. X
ad articolo 16 della Convenzione
In vigore dal 13 feb 1985
Articolo X.
(ad articolo 16 della Convenzione)
Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-11;969#art-a-x