Art. 4
In vigore dal 6 feb 1985
Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente .
Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente , sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia.
Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 novembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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